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Corte d'Appello di Bologna > Licenziamento orale e dimissioni
Data: 17/07/2003
Giudice: Benassi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 176/03
Parti: Pietro M. / Cesari Costruzioni s.r.l.
DIMISSIONI O LICENZIAMENTO: RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA


Un lavoratore che assumeva di essere stato licenziato oralmente e che il suo datore di lavoro aveva utilizzato una lettera di dimissioni di cui disconosceva la sottoscrizione - e che comunque asseriva essere stata eventualmente rilasciata "in bianco" - conveniva in giudizio avanti al Pretore del lavoro di Bologna la società producendo in giudizio una registrazione telefonica. Il datore di lavoro ne disconosceva il contenuto ed il Tribunale (nel frattempo succeduto all'Ufficio del Pretore soppresso) non ammetteva la richiesta CTU e respingeva il ricorso. Osservano i giudici bolognesi che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 12520/00; n. 2162/00) il lavoratore che agisca in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza del licenziamento medesimo (e non la sola circostanza della cessazione di fatto del rapporto), anche se "la mancata prova del licenziamento, peraltro, non comporta di per sé l'accoglibilità della tesi (…) della sussistenza delle dimissioni del lavoratore o di una risoluzione consensuale e, ove manchi la prova adeguata anche di tali atti estintivi, deve darsi rilievo agli effetti della perdurante sussistenza del rapporto di lavoro, per quanto di ragione (in relazione anche al principio di non maturazione del diritto alle retribuzione in difetto di prestazioni lavorative, salvi gli effetti dell'eventuale mora credendi del datore di lavoro rispetto alle stesse)". In altri termini in caso di dubbio tra licenziamento orale e dimissioni "l'indagine del giudice deve essere rigorosa (…) e tenere adeguato conto del complesso delle risutanze istruttorie significative ai fini in esame, in relazione anche all'esigenza di rispettare non solo il primo comma dell'art. 2697 cod. civ., relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, ma anche il secondo comma, che pone a carico dell'eccipiente la prova dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte". E' quindi errato ritenere sussistere delle dimissioni solo per la ritenuta insufficiente prova del licenziamento (v. Cass. n. 7839/00). Nel caso concreto, peraltro, la Corte ha ritenuto provate le dimissioni, sia perché a seguito del disposto giudizio di verificazione sulla lettera di dimissioni prodotta dall'azienda il CTU aveva accertato che la firma doveva ritenersi autografa; sia perché un impiegato aveva testimoniato di aver visto il dipendente sottoscrivere la lettera; sia perché, al contrario, l'ipotesi del licenziamento in forma orale non aveva trovato alcun sostegno istruttorio